La libertà testamentaria può esplicarsi pienamente ma sempre nel rispetto della quota riservata ai legittimari, che possono agire in riduzione.
Cos’è il testamento
Il testamento (artt. 587-712 c.c.) è quell’atto mediante il quale ogni soggetto può disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Nel fare ciò, tuttavia, egli non è completamente libero: la legge, infatti, riserva una quota del patrimonio di ogni soggetto ai suoi parenti più stretti.
Quota disponibile e quota riservata
In sostanza, l’intero patrimonio di ogni soggetto, al momento della sua morte, si divide in due parti: una quota cd. disponibile e una quota cd. riservata.
Della prima si può liberamente disporre quando si è in vita mediante testamento, della seconda no.
La quota riservata, più in particolare, è una frazione aritmetica del patrimonio ereditario che spetta di diritto e comunque al coniuge, agli ascendenti e ai discendenti del de cuius e che può coprire sino ai tre quarti del patrimonio ereditario.
Soggetti legittimari
Nel dettaglio i soggetti legittimari, ovverosia quelli ai quali è riservata una quota del patrimonio del de cuius, sono il coniuge, i figli o i loro discendenti e, in mancanza dei figli, gli ascendenti.
Al coniuge, in particolare, è riservata la metà del patrimonio se non ci sono figli, un terzo se c’è un figlio, un quarto se ci sono più figli.
Ai figli o, in mancanza, ai loro discendenti è invece riservato un mezzo o due terzi del patrimonio, a seconda che essi siano uno o più. Se c’è anche il coniuge tali quote si modificano in un terzo e un mezzo.
Agli ascendenti, infine, spetta un terzo del patrimonio, ridotto a un quarto se concorrono con il coniuge.
Testamento a vantaggio di un solo figlio
Ciò premesso in generale, veniamo a un aspetto particolare della questione: la possibilità di fare testamento in vantaggio di un solo figlio.
È possibile? Entro che limiti?
Come visto, la libertà testamentaria trova l’unico limite nella tutela dei congiunti. Garantita tale tutela, del proprio patrimonio è possibile disporre come si preferisce, anche destinandolo a un solo figlio.
Ovverosia: se comunque agli altri figli è garantita la quota di riserva, non importa che tutti gli altri beni del testatore siano destinati a uno solo di loro.
Facciamo un esempio: il genitore muore lasciando in vita il coniuge e due figli. Se comunque al coniuge è lasciato un quarto del patrimonio ereditario e a un figlio un altro quarto, non importa che per testamento il de cuius abbia deciso di destinare tutto il resto all’altro figlio: dato che la quota di riserva è stata rispettata, la libertà testamentaria può essere pienamente esercitata.
Azione di riduzione a tutela del legittimario
Cosa fare però se la legittima viene lesa? L’ordinamento appresta in favore del legittimario l’azione di riduzione di cui all’art. 554 c.c. il quale dipone che: “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota (537-548) di cui il defunto poteva disporre (556 c.c.) sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.”
Azione sulla quale la Cassazione n. 25680/2022 ha fornito alcune e importanti precisazioni:
- “la conferma delle disposizioni testamentarie o la volontaria esecuzione di esse non opera rispetto a quelle lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c. si riferiscono alle sole disposizioni testamentarie nulle: ne deriva che in dette ipotesi non è preclusa al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volontà di rinunciare a far valere la lesione mediante un comportamento concludente incompatibile con la stessa (conf. Cass. n. 8001/2012).”
- “deve escludersi un comportamento inequivoco, tale da implicare rinuncia all’azione di riduzione, nella mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, promosso da altro coerede”;
- “Quanto poi alla natura dell’azione di riduzione è altrettanto pacifico principio quello secondo cui (Cass. n. 9424/2003) l’accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non deriva da un vizio di nullità dell’atto dispositivo, ma scaturisce dalla declaratoria di inefficacia “ex nunc” dell’atto lesivo nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia (conf. Cass. n. 25834/2008; Cass. n.23278/2013, sebbene in relazione a successione ancora regolata dal codice del 1865; Cass. n. 2914/2020).
Donazioni
Lo stesso accade nel caso in cui, quando era in vita, il testatore abbia donato agli altri legittimari (nella specie il coniuge e l’altro figlio) beni per il valore proporzionale della quota del suo patrimonio ad essi riservata. Le donazioni, infatti, vengono computate nel patrimonio ereditario al quale fare riferimento per determinare tale quota.
Anche per le donazioni infatti l’erede legittimo leso può agire con l’azione di riduzione, sulla quale la Cassazione n. 9261/2022 ha fornito i seguenti chiarimenti:
- “nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzi tutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all’attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l’asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell’apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno.”;
- “Accertata cosi la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro”; con la precisazione che “una delle differenze più significative tra la collazione e l’azione di riduzione consista proprio nel fatto che quest’ultima obbliga alla restituzione in natura dell’immobile donato, mentre l’altra ne consente l’imputazione di valore”.
In merito alla domanda di riduzione delle donazioni, la Cassazione n. 20053/2022 ha invece ricordato che: “La domanda di riduzione delle donazioni per lesione di legittima si risolve in una richiesta di pronuncia della risoluzione, totale o parziale, dell’acquisto da parte del donatario ed ha pertanto il suo legittimato passivo esclusivamente in quest’ultimo. In giurisprudenza si sottolinea il carattere personale dell’azione, pur riconoscendo che essa ha finalità ed efficacia reale, in quanto volta a conseguire la restituzione della porzione donata dal de cuius oltre i limiti della disponibile anche nei confronti degli aventi causa del donatario o del beneficiario di una disposizione testamentaria, onde il diritto del legittimario rispetto al bene ereditario assume gli specifici caratteri di uno ius in rem (Cass. n. 1392 del 1970)”.
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/23647-si-puo-fare-testamento-a-un-solo-figlio.asp
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