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Anticipo TFR

L’anticipo del TFR (Trattamento di fine rapporto) viene riconosciuto al lavoratore in presenza di motivazioni e di condizioni specifiche previste dall’ordinamento.

Cos’è l’anticipo del TFR

L’anticipo del Trattamento di fine rapporto è un diritto che viene riconosciuto al lavoratore in presenza di motivazioni e di condizioni specifiche previste dall’ordinamento.

Vediamo che cosa prevede il codice civile al riguardo, in quali casi l’anticipo può essere richiesto e in quali no e in che modo si deve chiedere al datore di lavoro.

Requisiti per l’anticipo del TFR

A stabilire i requisiti in presenza dei quali il lavoratore può procedere alla richiesta di un anticipo del TFR ci pensa l’art. 2120 c.c. che al comma 6 così dispone: “Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.”

Dalla norma si evince che sono due i requisiti necessari per poter chiedere al proprio datore di lavoro un anticipo del TFR:

  • il rapporto di lavoro presso il datore a cui si fa domanda per l’anticipo del TFR deve durare da almeno 8 anni;
  • la costanza del rapporto di lavoro nel momento in cui si richiede l’anticipo.

Anticipo del TFR che, come precisa la norma:

  • non può superare il 70% di quello che sarebbe il TFR in caso di cessazione del rapporto lavorativo;
  • non può essere richiesto per più di una volta durante il rapporto lavorativo;
  • deve essere detratto dal Trattamento di fine Rapporto finale.

I limiti per il datore di lavoro

Occorre inoltre considerare che anche il datore va incontro a dei limiti nel riconoscere l’anticipo del TFR ai propri dipendenti. Costui infatti, come prevede sempre l’art. 2120 del Codice Civile, non può soddisfare richieste che risultino superiori annualmente al 10 per cento degli aventi titolo e in ogni caso in misura non superiore al 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

Casi in cui si può chiedere il TFR

Come anticipato inizialmente, per la richiesta dell’anticipo del TFR, è necessario che il lavoratore sia in possesso dei requisiti appena visti e che adduca delle valide ragioni per poter ottenere l’anticipo del TFR.

Il Codice civile, anche in questo caso, ci viene in soccorso stabilendo in quali casi la richiesta di anticipo del Tfr è giustificata, ossia:

  • quando il lavoratore deve sostenere delle spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie pubbliche;
  • quando il dipendente deve acquistare la prima casa di abitazione per sé stesso o per i figli, documentato con atto notarile.

La richiesta di anticipo del TFR però è anche giustificata dalla necessità di dover sostenere delle spese nei periodi in cui il lavoratore beneficia dei congedi parentali e per la sua formazione (art. 5 del D.Lgs. 151/2001 e art. 7 della Legge 53/2000), dei periodi di congedo facoltativo dopo la nascita di un figlio, per il conseguimento di un titolo e per la partecipazione ad attività formative.

Limiti oggettivi e soggettivi

Abbiamo visto che il datore di lavoro può concedere l’anticipo del TFR solo nel rispetto di certe percentuali annue degli aventi diritto e dei lavoratori nel loro complesso. Ne consegue che, se il lavoratore, con la sua richiesta fa sforare al datore le suddette percentuali, l’anticipo del TFR non gli potrà essere riconosciuto.

Per quanto riguarda invece i limiti soggettivi dell’anticipo del TFR, non hanno diritto a questo trattamento i dipendenti pubblici, i dipendenti di aziende private che si trovano in una condizione di crisi e i lavoratori che hanno contratto dei debiti per i quali hanno una cessione del quinto in corso al momento della richiesta.

Condizioni dei CCNL e dei patti individuali

Questi i requisiti e le condizioni sancite dal Codice civile, il quale chiarisce però che in relazione alla concessione dell’anticipo del TFR sia i contratti collettivi che i patti individuali possono stabilire condizioni migliori. I contratti collettivi in particolare possono anche stabilire anche dei criteri di priorità ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione del TFR.

Quando un lavoratore quindi si trova in difficoltà, perché ad esempio deve sostenere delle spese improvvise che possono essere legate ad esempio anche a opere necessarie di riparazione o di ristrutturazione della propria abitazione, è sempre bene che verifichi che cosa prevede il proprio contratto collettivo in merito all’anticipazione del TFR, perché tra le ragioni per la sua concessione ci potrebbero essere anche quelle appena indicate.

Come chiedere l’anticipo del TFR

Il lavoratore, nel chiedere l’anticipo del TFR al proprio datore, dovrà formulare una richiesta scritta (anche avvalendosi di un modulo fac-simile come quello sotto allegato) in cui deve indicare i propri dati anagrafici e recapiti, i dati e i recapiti dell’azienda datrice, la durata del rapporto di lavoro, le ragioni per le quali chiede l’anticipazione con la relativa documentazione di supporto con la precisazione di non avere mai beneficiato di tale trattamento.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/42630-anticipo-tfr.asp
(www.StudioCataldi.it)