Skip to content Skip to footer

Responsabilità medica e della Struttura Sanitaria

Il tema della responsabilità medica è complesso e difficilmente sintetizzabile e, in via generale, si può affermare che la responsabilità medica deriva dai danni cagionati alla salute psico-fisica dei pazienti nell’esercizio dell’attività medica, per colpa del singolo medico o a causa della carenza strumentale della struttura sanitaria o della mancanza di un valido consenso informato e che le tipologie di danno risarcibili sono molteplici e ricomprendono, tra molte altre, quelle derivanti da errori diagnostici o terapeutici o da omissioni dei sanitari.
Nell’ambito dell’attività medica si possono individuare due tipologie di responsabilità:

  • quella gravante sulla struttura sanitaria;
  • quella riconducibile alla condotta del singolo medico che ha posto in essere la condotta lesiva per il paziente.

Il dibattito giurisprudenziale sulla natura di tali responsabilità è stato davvero ampio e, inizialmente, ispirato da una rigida distinzione tra la responsabilità della struttura sanitaria, derivante dal c.d. “contratto di spedalità” e ritenuta di natura contrattuale e la responsabilità del medico, ricondotta invece nell’alveo della responsabilità extracontrattuale.
Ben presto, però, tale orientamento è stato superato e anche la responsabilità del medico, inquadrata nel c.d. “contatto sociale” quale fonte della obbligazione da questi assunta, è stata ricondotta nella fattispecie della responsabilità contrattuale.
Mentre le strutture sanitarie, che accettando il paziente ai fini del ricovero concludono con esso un contratto atipico di spedalità e di assistenza sanitaria, rispondono ancora verso lo stesso a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell’articolo 1218 c.c. per l’inadempimento delle obbligazioni direttamente a proprio carico (anche per prestazioni accessorie concordate con il paziente quali le medicazioni, l’assistenza infermieristica o l’utilizzo della sala operatoria) ed in virtù dell’articolo 1228 c.c. per l’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario in prima persona quale ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, i medici rispondono ora nuovamente a titolo di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c..
Da tale differenza derivano rilevanti conseguenze tanto in termini di onere probatorio quanto di prescrizione.

Se pensi di essere vittima di MALASANITÀ, fissa un appuntamento presso la nostra sede per la Consulenza Legale e Valutazione Medico Legale GRATUITA.
 
Qualora esistano i presupposti, procederemo ad una relazione medica ed attiveremo l’assistenza legale contro i responsabili, fino al raggiungimento del risarcimento.
 
  • Risarcimento danno da errore:
  • Diagnostico;

  • chirurgico;

  • trattamento post operatorio;

  • al neonato.

IL NOSTRO COMPENSO AVVERRÀ SOLAMENTE A LIQUIDAZIONE RICONOSCIUTA

Sottoponici il tuo caso