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Invalidità Civile

Nelle moderne democrazie si è affermato da tempo il principio della protezione dei cittadini affetti da minorazioni fisiche o psichiche. Un obiettivo solennemente affermato nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e accolto dall’articolo 38 della Costituzione italiana, che garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale «a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere».

  • Principi generali

La Costituzione italiana intende tutelare la dignità umana con uno spirito di solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela per effetto di minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale dei minorati civili si esprime con protezioni economiche (pensioni, assegni e indennità) e non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro).
Per accedere alle protezioni è necessario che lo status di invalido sia ufficialmente riconosciuto dalle competenti amministrazioni dello Stato.

  • Mutilati e invalidi civili

Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.
Il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

  • Ciechi civili

Sono considerati ciechi civili i soggetti affetti da cecità totale o con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, per causa congenita o contratta, indipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.
I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie (legge n. 138 del 3 aprile 2001):

  • ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi, anche con correzione;
  • ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);
  • ciechi decimisti, con residuo visivo compreso tra un decimo e un ventesimo in entrambi gli occhi. La legge 66/1962 ha abolito l’indennità, mantenendola solo per i ciechi decimisti già in possesso del diritto alla prestazione.
  • Sordi

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (fino a 12 anni) tale da impedire il normale apprendimento del linguaggio parlato e solo per sordità non esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio.
L’impedimento del normale apprendimento del linguaggio parlato deve essere causato da ipoacusia di almeno 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore.
Il requisito per la concessione della pensione prevede una soglia uditiva di ipoacusia di almeno 75 decibel. Se la perdita uditiva risulta inferiore o non sia dimostrabile il periodo di avvento dell’ipoacusia , la valutazione sanitaria segue i criteri dell’invalidità civile.

  • Talassemia e drepanocitosi

Gli affetti da talassemia (morbo di Cooley) e drepanocitosi (anemia falciforme) riconosciuta dalla ASL, di almeno 35 anni, con un minimo di dieci anni di anzianità contributiva e a prescindere dal reddito, hanno diritto a un’indennità mensile assistenziale dello stesso importo previsto per le pensioni minime del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
A partire dal 1° gennaio 2004, l’indennità è stata estesa anche ai portatori di talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea.

Mettiamo a disposizione dei nostri assistiti un gruppo di Professionisti per l’istruttoria e la presentazione del ricorso, contro il parere sfavorevole della Commissione Medica.

Valutazione Medico Legale gratuita ed Assistenza Legale gratuita fino alla conclusione del procedimento e al riconoscimento dell’Invalidità Civile, Indennità di Accompagnamento, Indennità di Frequenza e Handicap Legge 104.

  • Consulenza Medico Legale di valutazione ai fini di proporre il Ricorso

  • Istruttoria e presentazione dell’istanza di ATP, tramite obbligatorio intervento dell’avvocato

  • Assistenza Legale presso il Tribunale fino alla definizione del Ricorso

Il Ricorso deve essere depositato in Tribunale entro 180 giorni dal ricevimento del verbale, e gli arretrati saranno corrisposti a partire dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda.

IL NOSTRO COMPENSO AVVERRÀ SOLAMENTE A LIQUIDAZIONE RICONOSCIUTA

Chi ne ha diritto:

  • cittadini riconosciuti invalidi totali di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo della pensione è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 16.814,34 euro.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini riconosciuti invalidi parziali dal 74% al 99% di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo dell’assegno è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.906,72 euro.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età o ipoacusici.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo dell’assegno è di 285,66 euro e viene corrisposto per 12 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 4.906,72 euro.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini riconosciuti invalidi civili totali 100%, non ci sono limiti di età.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo dell’indennità è di 517,84 euro viene corrisposto per 12 mensilità. Non c’è limite di reddito personale.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti con residuo visivo 00 in entrambi gli occhi con eventuali correzioni.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo dell’assegno è di 308,93 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 16.814,34 euro.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, non ci sono limiti di età.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo della pensione è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 16.814,34 euro.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini riconosciuti ciechi civili parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione, non ci sono limiti di età (per causa congenita o contratta, non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio).

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo dell’indennità è di 210,61 euro viene corrisposto per 12 mensilità. Non c’è limite di reddito personale.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini riconosciuti ciechi assoluti, non ci sono limiti di età.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo dell’indennità è di 921,13 euro viene corrisposto per 12 mensilità. Non c’è limite di reddito personale.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini ai quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita, di età compresa tra i 18 e i 67 anni.

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo della pensione è di 285,66 euro e viene corrisposto per 13 mensilità. Il limite di reddito personale annuo per il 2018 è pari a 16.814,34 euro.

Chi ne ha diritto:

  • cittadini ai quali è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita, non ci sono limiti di età (fino a 12 anni ipoacusia pari o superiore a 60 decibel di HTL – dopo 12 anni ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di HTL).

Importo:

  • per l’anno 2019 l’importo dell’indennità è di 256,89 euro viene corrisposto per 12 mensilità. Non c’è limite di reddito personale.

Sottoponici il tuo caso