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Infortuni sul Lavoro

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Gli elementi integranti l’infortunio sul lavoro sono:

  • la lesione;
  • la causa violenta;
  • l’occasione di lavoro.

Il concetto di “occasione di lavoro” richiede che vi sia un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione stessa del lavoro.
Recentemente l’art. 32, comma 6 del D.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti formali in materia di lavoro e della riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ha previsto l’abrogazione dell’art. 54 – a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – e la modificazione dell’art. 56 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124.
A seguito dell’approvazione di tale decreto, il datore di lavoro, comunque tenuto, ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico, a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni e le malattie professionali, non avrà più alcun obbligo di comunicare l’accadimento di tali eventi all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Le modifiche apportate dall’art. 32 del D.lgs. 69/2013, comportano, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’INAIL trasmetta telematicamente – mediante il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) – ai soggetti di cui all’art. 56, comma 1, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. L’inchiesta di cui è investita la Direzione Territoriale del Lavoro, ai sensi del comma 2 del citato art. 56, viene aperta solo ad iniziativa del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL.
Le modalità di comunicazione previste dalle enunciate disposizioni, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
È infortunio sul lavoro anche il così detto “infortunio in itinere”, cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

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