Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Atti giudiziari ad agosto: che fare?

La sospensione dei termini feriali è disciplinata nel dettaglio dagli articoli 91 e 92 del RD 12/1941 e dalla legge n. 742/1969 da ultimo modificata dal DL n. 83/2015.

Può capitare che nel mese di agosto tra la posta compaia una busta verde. Sicuramente non è un invito a un evento o a un matrimonio. Le buste verdi infatti contengono notifiche di atti giudiziari. Il fatto è che ad agosto tutti vanno in vacanza per cui è necessario raccogliere tutta la pazienza del caso e capire cosa fare. E’ noto infatti che quando viene notificato un atto giudiziario, per opporsi o porre rimedio a quanto richiesto ci sono dei termini da rispettare, decorsi i quali si hanno le mani legate. Cosa fare allora se si riceve un atto proprio in questo mese? Tranne che per alcune cause particolari, in cui non è prevista la sospensione feriale dei termini, per molte altre questo periodo di “pausa” permette di partire con una certa tranquillità, rimandando i problemi legali a settembre.

Termini processuali: tipologie, computo e sospensione feriale

In questo articolo si tratterà il tema della sospensione feriale, ma per farlo è necessario prima chiarire che cosa sono i termini processuali, che si distinguono in giudiziali e legali. I primi sono quelli che il giudice stabilisce volta per volta nel corso del giudizio, mentre quelli legali sono stabiliti dalla legge. I termini poi possono essere dilatori, quando fissano il momento a partire dal quale è possibile compiere un certo atto, acceleratori quando stabiliscono invece la data entro cui effettuare una certa azione. In relazione alle conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto i termini si definiscono perentori, quando il loro decorso comporta la decadenza dal potere di compiere un determinato atto, ordinatori quando non si incorre in decadenze.

Sono iniziali quando stabiliscono il momento dal quale è possibile compiere un certo atto, finali quando l’atto deve essere compiuto entro una data prestabilita.

Detto questo, come si calcolano i termini processuali? Il calcolo dei termini avviene a giorni, da cui si devono escludere quelli iniziali, se però i termini sono “liberi” dal calcolo si esclude anche il giorno finale. Se il calcolo è effettuato a mesi o ad anni si deve fare riferimento al calendario. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al giorno immediatamente successivo non festivo. Nel periodo estivo, infine è prevista la sospensione feriale dei termini, che è l’argomento da approfondire per capire che cosa fare se si riceve la notifica di un atto giudiziario ad agosto.

Sospensione feriale dei termini

Chiarito che i termini processuali sono date e scadenze necessarie a regolare il processo, la domanda a cui si vuole dare una risposta riguarda la sospensione feriale. Cosa si intende per sospensione feriale e cosa succede se un atto giudiziario viene notificato proprio in questo periodo?

Innanzitutto la sospensione feriale dei termini processuali inizia il primo di agosto e termina il 31 dello stesso mese. In questo periodo infatti agosto è come cancellato dal calendario dei tribunali. I giorni che quindi vanno dal primo giorno del mese di agosto fino al 31 non vengono calcolati, sono come “congelati” insomma e riprendono a decorrere dal primo di settembre.

Pertanto se il decorso dei termini inizia durante la sospensione feriale, ossia nel mese di agosto, l’inizio è differito alla fine di detto periodo.

Quali sono le conseguenze dell’applicazione della sospensione feriale?

La sospensione dei termini feriali comporta che, se un termine dovesse scadere in un giorno d’agosto, verrebbe automaticamente prorogato al mese successivo.

Pertanto se il 2 di agosto si riceve una cartella esattoriale, il termine di 60 giorni previsto per fare opposizione inizia a decorrere dal primo di settembre, a meno che questo non cada di sabato. In questo caso, essendo la domenica un giorno festivo, i termini riprenderanno dal lunedì immediatamente successivo. 

Nel periodo compreso tra il primo e il 31 di agosto inoltre, non si tengono udienze, tranne che per alcune materie particolarmente importanti.

Pertanto chi riceve un atto nel mese di agosto, a meno che non sia relativo a una delle cause elencate più avanti, può godersi le vacanze in tutta tranquillità visto che:

  • i termini processuali inizieranno a decorrere a partire dal mese di settembre;
  • sarà possibile ritirare le buste verdi contenti gli atti giudiziari al ritorno delle vacanze, poiché per queste il periodo di giacenza è di 180 giorni.

Atti e azioni giudiziarie per cui non è prevista sospensione feriale

Come anticipato la sospensione feriale non è prevista per tutti gli atti giudiziari e per tutte le azioni.

In ambito civile, ad esempio, non è prevista la sospensione feriale per le seguenti azioni:

  • obblighi alimentari;
  • amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione;
  • ordini di protezione contro gli abusi familiari;
  • cause di lavoro (vedi ordinanza civile Sezione Lavoro Cassazione n. 19279/2018);
  • opposizione all’esecuzione forzata o agli atti esecutivi;
  • termini di efficacia del precetto;
  • fase sommaria dei procedimenti di sfratto;
  • dichiarazione e revoca dei fallimenti;
  • procedimenti cautelari limitatamente alla fase sommaria;
  • termine per intraprendere azione di reintegrazione o spoglio;
  • cause in materia di lavoro;
  • cause in materia di previdenza e assistenza obbligatoria;

In ambito amministrativo, non è prevista la sospensione dei termini nei procedimenti diretti alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

In ambito penale la sospensione dei termini, compresa la fase delle indagini preliminari non opera:

  • per gli imputati in stato di custodia cautelare, se loro o i difensori vi rinunciano;
  • nelle indagini preliminari relative a reati di criminalità organizzata;
  • per gli imputati detenuti o in relazione a reati che possono prescriversi o presentano carattere di urgenza;
  • in caso di applicazione di una misura di prevenzione quando è stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o il sequestro dei beni, se gli interessati o i loro difensori rinunciano alla sospensione dei termini, o il giudice dichiara l’urgenza del procedimento;
  • in caso d’incidente probatorio se devono assumersi prove non rinviabili;
  • secondo l’ordinanza n. 35390/2018 Cassazione penale “non si applica al giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione (nella specie, la detenzione domiciliare) per il quale è necessaria una pronta e sollecita definizione.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/31410-atti-giudiziari-ad-agosto-che-fare.asp
(www.StudioCataldi.it)