Articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Decontribuzione per i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Indicazioni operative per l’inoltro della richiesta di quantificazione dell’esonero.
Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto all’articolo 4, comma 2-ter, in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con la presente circolare, a seguito della preventiva individuazione della platea dei beneficiari della misura, effettuata con l’attribuzione dello specifico codice di autorizzazione “2J”, l’Istituto fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, con particolare riferimento alle modalità di quantificazione dell’esonero spettante.
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