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Donazione modale

La donazione modale è una donazione gravata da un modus, ossia da un onere a carico del donatario che è tenuto ad adempiere entro i limiti del valore della cosa donata.

Cos’è la donazione modale

La donazione modale è la donazione gravata da un modus. Tale modus, nella sostanza, impone al donatario di eseguire una prestazione a vantaggio del donante o di terzi e ne limita così l’arricchimento.

Natura dell’onere o modus

Occorre precisare sin da subito che il modus (o onere) non ha natura di corrispettivo. La causa della donazione, infatti, resta sempre la liberalità che, tuttavia, nel caso in esame si riduce.

A tal proposito si segnala che, secondo la Cassazione, “in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare l’essenza di atto di liberalità della donazione” (cfr. tra le altre, Cass., 28 giugno 2005, numero 13876).

Non sempre, tuttavia, è possibile distinguere il modus da un vero e proprio corrispettivo: si pensi ai casi in cui esso abbia una certa rilevanza economica.

Per ovviare a tale problema, parte della dottrina ritiene utile guardare all’intenzione delle parti: non si può ritenere che vi è donazione quando lo scopo che si intende realizzare mediante l’apposizione dell’onere risulti nei fatti prevalente rispetto allo scopo di liberalità della donazione.

Teorie interpretative

In realtà, volendo fare un esame più approfondito, occorre sottolineare che circa la natura giuridica della donazione modale non vi è unanimità di vedute in dottrina e in giurisprudenza.

Non a caso Palazzo scriveva qualche anno fa che della donazione modale “è stato affermato e negato pressoché tutto ed il contrario di tutto quanto offre l’armamentario della teoria generale dei contratti a titolo gratuito e a titolo oneroso” (v. Palazzo, La donazione modale. Atti gratuiti e donazioni, in Sacco (diretto da) Trattato di diritto civile, Utet, Torino, 2000, 141).

Le teorie più diffuse sono tre:

> Teoria del negozio autonomo

La prima (e più diffusa) è la teoria del negozio autonomo, secondo la quale l’onere, nonostante sia collegato alla donazione, manterrebbe una propria autonomia.

Tale tesi trova conferma nella possibilità che il modo donativo faccia carico a un soggetto diverso rispetto a quello originariamente previsto.

> Teoria dell’elemento accessorio

La seconda è la teoria dell’elemento accessorio, in forza della quale l’onere si limiterebbe a circoscrivere l’arricchimento del donatario ma non inciderebbe sulla causa gratuita della donazione. È la donazione stessa ad essere causa del modus.

Il modus, più correttamente, andrebbe interpretato come elemento accidentale al pari del termine e della condizione.

> Teoria del contratto a prestazioni corrispettive

Infine vi è la minoritaria teoria del contratto a prestazioni corrispettive, che ritiene sussistente una relazione funzionale tra l’arricchimento del donatario e l’esecuzione del modus.

Limiti della donazione modale

Scendiamo ora più nel dettaglio della normativa in materia.

La disciplina della donazione modale è contenuta nell’articolo 793 del codice civile, il quale si apre sancendo che la donazione può essere gravata da un onere, precisando poi che il donatario è tenuto ad adempiere ad esso entro i limiti della cosa donata.

Ciò vuol dire che l’onerato non è tenuto all’adempimento per la parte eccedente le risorse ricevute.

Adempimento dell’onere

Il donante può sempre agire per l’adempimento dell’onere, il quale può comunque essere richiesto, ai sensi del terzo comma dell’articolo 793, anche da qualsiasi altro soggetto che vi abbia interesse, pure quando il donante è ancora in vita. Chiaramente deve trattarsi di soggetto che dall’adempimento riceverebbe un vantaggio, pur se indiretto.

Talvolta il contratto di donazione prevede anche la risoluzione per inadempimento dell’onere. In tal caso, tale risoluzione può essere domandata dal donante o da coloro che gli siano succeduti quali eredi.

Deve comunque ritenersi esclusa la possibilità per il donante di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Per alcuni, quando la donazione prevede la risoluzione per inadempimento dell’onere, più che di donazione in senso stretto si dovrebbe parlare di negotium mixtum cum donatione.

Donazione modale e condizione risolutiva del contratto

In materia di donazione modale è infine interessante sottolineare che la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito “l’onere che viene imposto al donatario nella donazione modale rappresenta una vera e propria obbligazione. Di conseguenza diviene fondamentale, in caso di sua mancata esecuzione, capire se questa dipenda da un inadempimento che può essere imputato al donatario” (cfr. Cass. SS.UU. n. 5702/2012).

Sotto questo aspetto l’onere va tenuto distinto dall’avveramento dell’evento futuro ed incerto che le parti abbiano previsto come condizione risolutiva del contratto: questo, infatti, produce effetti a prescindere, senza che a nulla rilevi l’eventuale comportamento colposo dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso.

Ciò in quanto i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni non trovano applicazione nella disciplina delle condizioni del contratto.

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/22672-la-donazione-modale.asp
(www.StudioCataldi.it)