Il mandato assente, perchè senza autorizzazione o ratifica dell’assemblea condominiale, è eccepibile anche al di fuori dalla causa in cui il legale ha svolto la sua attività.
Eccepibilità irregolarità del mandato
I profili della irregolarità del mandato difensivo dell’avvocato non devono necessariamente essere esaminati nel giudizio in cui lo stesso presta la propria opera, ma anche in quello che viene intrapreso dal legale per chiedere il pagamento delle sue spettanze. Questa in estrema sintesi la decisione della Cassazione n. 24014/2022 (sotto allegata).
La vicenda processuale
Un avvocato ottiene un decreto ingiuntivo di 3000 euro nei confronti di un condominio a titolo di compenso per l’attività prestata.
Il Condominio si oppone e il decreto viene revocato. L’Avvocato ricorre in appello, ma il Tribunale lo rigetta per ragioni diverse da quelle del giudice di primo grado.
Per il Tribunale dai documenti emerge che l’attività difensiva del legale è stata svolta per il Condominio, ma la domanda deve essere respinta perché la controversia patrocinata non rientra tra quelle che l’amministratore può proporre in autonomia, essendo necessaria l’autorizzazione o la ratifica da parte dell’assemblea.
Mancata autorizzazione o ratifica rilevata d’ufficio
L’avvocato ricorre in Cassazione avverso la sentenza, deducendo la nullità della decisione perché la questione della mancata autorizzazione o ratifica da parte dell’assemblea non è stata oggetto di contraddittorio, ma il Tribunale l’ha rilevata solo in sede di decisione.
Il legale fa inoltre presente “che eventuali profili di irregolarità del mandato difensivo – non rilevati nel giudizio nel cui ambito il mandato medesimo era stato espletato – non avrebbero potuto essere esaminati d’ufficio nel distinto giudizio concernente il diritto al compenso, essendo detta verifica limitata dall’art. 182 c.p.c. al solo giudice del procedimento nel quale il mandato difensivo viene esercitato. “
Irregolarità del mandato eccepibile nel giudizio del compenso
La Cassazione però rigetta il ricorso in quanto già nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo si rilevano profili di carenza di poteri adeguati da parte dell’amministratore nel conferire mandato difensivo, aspetto sollevato dal Condominio sin dal primo grado e riproposta in grado di appello. Il Tribunale quindi non ha commesso l’errore procedurale denunciato dal ricorrente.
Infondato comunque è anche il secondo motivo in quanto lo stesso “viene a sovrapporre profili che presentano invece caratteri ben differenziati. Un conto, infatti, è il profilo processuale del difetto di valida procura al difensore, oggetto della disciplina dettata dall’art. 182 c.p.c.; altro conto, invece, è il ben distinto profilo sostanziale concernente l’esistenza e validità del rapporto interno professionale tra patrocinato e patrocinante, e cioè del rapporto sostanziale riconducibile al contratto d’opera professionale. L’autonomia dei due profili è già stata reiteratamente affermata da questa Corte, ad esempio affermando il principio per cui ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore, occorre distinguere tra rapporto endoprocessuale nascente dal rilascio della procura ad litem e rapporto che si instaura tra il professionista incaricato ed il soggetto che ha conferito l’incarico, il quale può essere anche diverso da colui che ha rilasciato la procura (….) la procura alle liti è un negozio unilaterale endoprocessuale con cui viene conferito il potere di rappresentare la parte in giudizio e che non presuppone l’esistenza – fra le medesime persone – di un sottostante rapporto di patrocinio – ovvero del negozio bilaterale, generatore del diritto al compenso, con il quale, secondo lo schema del mandato, il legale viene incaricato di svolgere l’attività professionale- con la conseguenza che la procura alle liti medesima costituisce solo un indice presuntivo della sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere provato (…) l’assenza di un valido incarico da parte del condominio ben poteva essere eccepita anche al di fuori del giudizio in cui (l’Avvocato) ha prestato la propria opera, ed in particolare proprio nel giudizio per il pagamento del compenso professionale, deputato, in primo luogo, alla luce delle difese del medesimo condominio, ad accertare direttamente la sussistenza tra le parti dell’autonomo rapporto di patrocinio.”
Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/44912-eccepibilita-dell-assenza-del-mandato-difensivo160.asp
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