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Mobbing scolastico

Il mobbing scolastico, come il mobbing sul lavoro, richiede atti persecutori protratti nel tempo e reiterati finalizzati a isolare la vittima e capaci di recare danni alla stessa, che è tutelata a livello civile e penale.

Mobbing scolastico: cos’è

Il mobbing scolastico consiste in un insieme di atti persecutori volti a denigrare, emarginare o umiliare pubblicamente uno dei membri del gruppo-classe o un esponente dell’insieme di cui fanno parte anche i mobbizzatori. Scopo di questi atti è quello di indurre il soggetto ad allontanarsi dal gruppo, facendolo sentire inadeguato all’ambiente.

Non è semplice risolvere queste problematiche per vie legali, per questo motivo è bene comprendere quali casi rientrano nel mobbing scolastico e cosa fare per contrastarne gli effetti.

Mobbing e bullismo: differenze

A complicare l’individuazione del fenomeno del mobbing scolastico sono poi le somiglianze e i punti di contatto con il bullismo. Spesso infatti si compie l’errore di confondere i due fenomeni, vero infatti che sono correlati tra loro, vero anche però che non presentano le stesse dinamiche. Essi si distinguono inoltre per la diversa gradazione di angherie perpetrate ai danni della vittima.

Il bullismo riguarda nello specifico soprattuto vicende che vedono da una parte un gruppo di studenti, solitamente organizzato e dall’altra la vittima, che viene percepito come l’anello debole della catena. Per questo l’equilibrio mentale della vittima è la prima cosa da salvaguardare. L’esperienza del mobbing scolastico infatti rischia di trasformarsi in un trauma con conseguenze sul futuro approccio che l’individuo avrà nei confronti della società a cui appartiene.

Le forme del mobbing scolastico

Per quanto riguarda le caratteristiche del mobbing scolastico, esso presenta, in parte, le stesse peculiarità del mobbing perpetrato nell’ambiente di lavoro. Per considerare integrato il mobbing scolastico occorre infatti la compresenza dei seguenti elementi:

  • le condotte vessatorie devono essere reiterare e protratte per un certo periodo di tempo;
  • la vittima, in conseguenza delle condotte mobbizzanti deve riportare danni di natura psicofisica dimostrabile;
  • tra le vessazioni e i danni alla salute che colpiscono la vittima deve sussistere un nesso di causa;
  • il soggetto o i soggetti mobbizzanti devono agire con l’intenzione di perseguitare la vittima.

Il mobbing scolastico può assumere inoltre varie forme, vediamo quali.

Il mobbing scolastico alla pari

E’ il mobbing che vede un gruppo di giovani designare come loro vittima un coetaneo e perpetrare nei suoi confronti comportamenti che mirano a screditarlo, umiliarlo e minacciarlo.
La persecuzione prende l’avvio dal ” leader”, un membro del gruppo che si dimostra autorevole e che sente il bisogno di dominare l’ambiente circostante, spesso perché prova invidia e risentimento nei confronti non tanto della vittima, ma a causa di abusi psicologici subiti durante l’infanzia.

La maggior parte della classe o del gruppo di cui fa parte il leader finisce per schierarsi con lui e, pur non intervenendo direttamente nei comportamenti mobbizzanti,mette in atto sorta di ostracismo nei confronti della vittima emarginandola, deridendola e colpevolizzandola.

Questi soggetti passivi o solo parzialmente attivi che fiancheggiano il leader solo raramente subiscono il fascino “del male” che egli emana, ma si schierano con lui per paura di divenire essi stessi vittime o perché, ancora immaturi, non hanno la giusta percezione dell’ingiustizia. Il mobbing scolastico si verifica infatti soprattutto nell’età evolutiva a partire dai 12 anni i tentativi di suicidio da parte di minori sono riconducibili proprio a questo fenomeno.

Il mobbing scolastico dall’alto

Sempre in ambito scolastico si può verificare anche un’altra forma di mobbing (dall’alto) in cui un insegnante prende di mira un allievo, lo denigra, lo perseguita, gli attribuisce votazioni negative ingiustificate e adotta provvedimenti disciplinari nei suoi confronti senza alcun motivo.

Il motivo che fa scaturire questo atteggiamento è spesso futile, legato a un semplice senso di antipatia nei confronti di un particolare studente.I n questo caso la vittima subisce un trauma derivante dall’impossibilità di difendersi, rinforzato dall’abuso di potere che comunemente si manifesta da parte del mobbizzatore. Lo studente è così portato a chiudersi in se stesso, senza possibilità di discutere del problema con altri compagni di classe o con i propri genitori per timore di non ricevere il giusto aiuto o, nel peggiore dei casi, di essere identificato come un bugiardo che inventa scuse.

Il mobbing scolastico dal basso

Meno studiato dai sociologi e probabilmente ancora più raro è il mobbing dal basso. Si manifesta con la coalizzazione da parte di un gruppo di studenti nei confronti del rappresentante più debole del corpo docenti, spesso il più giovane, che manca di esperienza nel saper gestire al meglio i rapporti con i propri studenti.

In questi casi, come dimostrano numerosi e piuttosto recenti casi di cronaca, gli studenti tengono veri e propri atti intimidatori, come la resistenza a un ordine impartito durante le lezioni o rendendo impossibile all’insegnante tenere le proprie lezioni in un ambiente sereno a causa della volontaria confusione messa in atto da parte degli studenti.

Questi atteggiamenti creano nel docente un iniziale senso di sfiducia nelle proprie capacità, che genera nella mente del professore il timore di avere contatti con i propri alunni per paura di essere deriso senza ragione. Nel peggiore dei casi si può arrivare alla presentazione di una lettera di dimissioni da parte del mobbizzato o a una richiesta di trasferimento. In questi casi sono dunque gli insegnanti le vittime degli allievi.

Mobbing sul lavoro verticale e orizzontale

L’atteggiamento che invece il dirigente scolastico può assumere nei confronti di alcuni membri del corpo docente e non docente, come bidelli, e segretari, fatto di prevaricazioni e pressioni di vario tipo, deve essere considerato come mobbing sul posto di lavoro di tipo verticale.

Idonee ad integrare la condotta, secondo una sentenza della Corte d’Appello di Bari del 2022, sono anche le eccessive visite fiscali finalizzate ad accertarsi dell’effettivo stato di malattia di un professore, che il giudice dell’impugnazione ha condannato, definendo detta raffica di controlli a cui è stato sottoposto l’insegnante, come un piano di eliminazione del docente attraverso condotte ghettizzanti, prepotenti e umilianti.

E’ invece mobbing sul lavoro orizzontale quello che viene messo in atto da parte degli insegnanti o del personale non docente nei confronti dei colleghi.

Tutele legali mobbing scolastico

Detto questo, il mobbing scolastico è punibile? La vittima ha diritto a un risarcimento dei danni subiti?

Reato di maltrattamenti per il mobbing scolastico dall’alto

In merito possiamo dire che il mobbing scolastico praticato dall’alto, ossia dall’insegnante all’alunno, trova tutela nell’articolo 572 del Codice Penale, che prevede la pena della reclusione da tre a sette anni per chi maltratta un minore o una persona sottoposta o affidata al soggetto agente per ragioni di educazione. Pena che viene aumentata se il maltrattamento avviene in presenza di altro minoreo di un disabile, ipotesi queste che possono ben configurarsi in un istituto scolastico. Pena che sale ulteriormente in base alla gravità della lesione cagionata, nelle seguenti misure:

  • reclusione da 4 a 9 anni se la lesione cagionata è grave;
  • reclusione da 7 a 15 anni se la lesione è gravissima.

Ultimo aspetto da segnalare di questa norma è la previsione dell’ultimo comma, ai sensi del quale: “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.”

Reati vari per il mobbing alla pari

Quando sono i coetanei a tenere atteggiamenti ostili nei confronti della vittima, ossia quando si è in presenza del mobbing scolastico alla pari, occorre verificare di volta in volta le fattispecie di reato integrate dalle condotte, che possono tradursi in diffamazione, minacce e lesioni, ecc. Non esiste infatti una fattispecie di reato specifica dedicata al mobbing scolastico, ma denunciando l’accaduto si avviano le indagini necessarie alla individuazione e conseguente punizione delle condotte penalmente perseguibili.

Risarcimento del danno: se il mobber è minore pagano i genitori

Va ricordato infine che quando i mobber sono minori, essi in genere vengono giudicati con maggiore clemenza perché immaturi. Occorre tuttavia ricordare che anche i loro comportamenti sono in grado di provocare gravi danni alle vittime, anche la richiesta risarcitoria, proprio perché minori di età, dovrà essere richiesta ai genitori del mobber. A disporlo è l’art. 2048 c.c, che al comma 1, dispone infatti che “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.”

Fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/12378-mobbing-scolastico.asp
(www.StudioCataldi.it)